Dichiarazione assenza conflitto di interessi

Con la richiesta di registrazione si dichiara, in riferimento al soggetto di cui si chiede l’iscrizione nell’elenco dei formatori, l’assenza di situazioni di conflitto di interessi che condizionano l’indipendenza dell’attività formativa.

A questo proposito dichiara:

- di non produrre, distribuire, commercializzare e pubblicizzare prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici.
- che i componenti degli organi direttivi e il responsabile scientifico non hanno interessi o cariche in aziende con interessi commerciali nel settore della sanità
- che l’attività formativa verrà svolta in maniera autonoma assumendosi la responsabilità dei contenuti, della qualità e della correttezza etica

Si impegna inoltre:

- a far si che eventuali collaboratori necessarie per la realizzazione dell’evento rispettino le stese caratteristiche di indipendenza dell’ente o qualora fossero presenti delle cause di conflitto di interesse di dichiararlo al momento dell’inizio del corso
- a comunicare tempestivamente alla F.N.O.V.I. qualsiasi variazione rispetto ai dati inseriti in fase di richiesta di riconoscimento di ente di erogatore e/o qualsiasi variazione che possa incidere sull’indipendenza dell’attività formativa.

Con la richiesta di registrazione si dichiara di essere a conoscenza del Regolamento, che si accetta integralmente: il mancato rispetto delle indicazioni in esso contenuto e di false dichiarazioni rispetto a quanto dichiarato possono comportare la cancellazione dall’elenco degli erogatori di formazione, che saranno comunicate via pec all’indirizzo indicato. Contro tali decisioni l’Ente erogatore può presentare una controdeduzione motivata da trasmettere al Comitato Centrale della Federazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della PEC. Il Comitato Centrale si esprimerà entro 30 giorni sull’accettazione delle controdeduzioni, e quindi al ripristino dell’operatività previsto anche nel periodo di “sospensione”, o al rigetto, motivato, della richiesta di riesame, che comporterà la cancellazione definitiva dall’elenco.